La Camera di Commercio di Roma offre ed eroga contributi a fondo perduto alle imprese olivicole che rinnovano i propri impianti di raccolta, produzione, conservazione ed imbottigliamento.
Questa offerta è un’iniziativa della Camera di Commercio di Roma a sostegno delle imprese che producono olio DOP cioè Olio a Denominazione di Origine Protetta.
Di seguito si riporta un interessante ed utile informativa riguardante la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Roma del 26 marzo 2007.
REGOLAMENTO ANNO 2007 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OLIVICOLE ADERENTI ALLE CERTIFICAZIONI OLIO D.O.P. DEL TERRITORIO DI ROMA E PROVINCIA
(Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Roma del 26/3/2007)
ART. 1 FINALITÀ
Nell’ambito delle iniziative istituzionali di promozione delle filiere, la Camera di Commercio di Roma ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, finalizzato all’ammodernamento degli impianti di raccolta, produzione, conservazione ed imbottigliamento per le imprese olivicole aderenti alle certificazioni olio D.O.P. del territorio di Roma e provincia. A tal fine, viene stanziato un fondo complessivo di € 100.000,00.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI – CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare all’iniziativa le aziende iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa.
Non sono ammesse ai benefici:
- le aziende pubbliche;
- le imprese il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da Enti o Aziende pubbliche;
- le imprese che abbiano rapporti di controllo o partecipazione finanziaria con l’azienda fornitrice dei beni oggetto di contributo.
Inoltre, alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti dovranno:
1. avere la sede legale e/o operativa in Roma e provincia di Roma;
2. essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma;
3. avere denunciato l’inizio dell’attività esercitata, attività che dovrà risultare compatibile con le finalità del presente regolamento;
4. essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
5. non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
6. trovarsi in stato di comprovata redditività;
7. aderire ad una delle certificazioni olio D.O.P. del territorio di Roma e provincia ovvero avere presentato la relativa domanda di iscrizione alla Segreteria del Comitato di Certificazione, presso la Camera di Commercio di Roma – Area V, via Appia Nuova n.218.
Tutti i requisiti richiamati in questo articolo devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere, a pena di esclusione dai benefici, fino all’erogazione del contributo.
ART. 3 SPESE AMMISSIBILI
Sono oggetto di contributo solamente le spese sostenute, successivamente alla data di pubblicazione all’Albo camerale della graduatoria delle domande approvate, per l’acquisto di macchinari e attrezzature finalizzato all’ammodernamento degli impianti di raccolta, produzione, conservazione ed imbottigliamento.
Il contributo camerale può essere concesso per i seguenti macchinari ed attrezzature:
- recipienti e serbatoi;
- imbottigliatrici e avvitatrici;
- tappatrici;
- impianti di azoto per la conservazione;
- altri macchinari necessari alla raccolta, produzione, conservazione e imbottigliamento.
Tali beni devono essere di nuova fabbricazione ed avere un prezzo minimo pari ad € 500,00, IVA esclusa (con esclusione dei casi in cui i beni costituiscono elementi di un unico sistema).
Le spese dovranno essere realizzate tramite acquisto diretto; sono escluse le spese sostenute con il ricorso a contratti di locazione finanziaria.
Le fatture emesse per l’acquisto di più beni dovranno riportare il costo unitario dei singoli beni.
Le imprese sono obbligate a detenere detti beni nella sede o unità locale per le quali sono stati acquistati per un periodo di almeno tre anni, durante il quale non potranno essere ceduti, alienati o distratti.
ART. 4 MISURA DEL CONTRIBUTO
La misura del contributo, per ogni singola azienda, è compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 20.000,00 e, comunque, per un importo non superiore al 40% (IVA esclusa) del prezzo di acquisto dei beni.
I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per lo stesso oggetto e agli stessi si applicherà il regime di aiuti a favore delle imprese attive nel settore agricolo autorizzato con decisione della Comunità europea del 7 maggio 2002 (Aiuto di stato n. 241/01) e recepito dalla Camera di Commercio di Roma con Deliberazione di Giunta n. 79 del 29/7/2005.
ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al contributo, redatte, a pena di irricevibilità, sul modulo il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento, dovranno essere trasmesse a mezzo:
- raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo Camera di Commercio Roma – Area Promozione e Sviluppo, Ufficio Relazioni Istituzionali Via de’ Burrò 147 – 00186 Roma.
Sulla busta va riportata la dicitura “Contributi olio D.O.P. 2007”. - fax, al numero 06.52082935.
Le domande dovranno essere accompagnate dai preventivi di spesa del fornitore presso il quale si intende acquistare i beni e dovranno essere inviate dal 14/5/2007 al 17/09/2007.
Ai fini del presente regolamento farà fede, quale data di presentazione della domanda, quella del timbro postale di spedizione della raccomandata, ovvero la data di ricevimento del fax.
Le domande irregolari o inviate fuori termine verranno respinte.
La Camera di Commercio di Roma non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’impresa, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e/o a forza maggiore. La Camera di Commercio di Roma si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o documentazione aggiuntiva eventualmente necessaria al completamento dell’istruttoria. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dall’impresa entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la definitiva esclusione dal contributo.
ART. 6 PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande pervenute saranno esaminate in ordine cronologico sulla base della data di spedizione della domanda, attestata dal timbro postale apposto sulla raccomandata ovvero dalla data di ricevimento del fax.
Completata l’istruttoria, l’ammissione o l’esclusione al contributo è disposta con determinazione del Dirigente approvata entro 60 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante, oltre alla non ammissione o alla decadenza dal contributo, è esposto alle conseguenze penali e civili previste dalla legge.
ART. 7 GRADUATORIA DELLE DOMANDE
La graduatoria delle imprese ammesse al contributo, stilata sulla base dell’ordine cronologico di invio delle domande, verrà pubblicata sul sito internet www.rm.camcom.it entro il 16/11/2007.
I contributi verranno erogati fino all’esaurimento dei fondi destinati all’iniziativa.
Saranno respinte le domande pervenute fuori termine, nonché quelle pervenute nei termini ma successivamente alla data di esaurimento dei fondi, qualora questo evento dovesse intervenire anteriormente al 17/09/2007.
Qualora lo stanziamento non consenta la concessione integrale del contributo a tutte le domande pervenute, quelle inviate nell’ultimo giorno utile subiranno una riduzione del contributo stesso secondo criterio proporzionale. Per ultimo giorno utile si intende quello in cui lo stanziamento residuo non è sufficiente a coprire tutte le domande inviate o, altrimenti, quello di chiusura del bando.
ART. 8 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Ai fini della liquidazione dei contributi, le imprese ammesse ai benefici dovranno:
- entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria, acquistare i beni oggetto di contributo (a tal fine fa fede la data risultante dalla fattura)
- entro 30 giorni dalla data di acquisto dei beni, trasmettere le fatture originali quietanzate (più una fotocopia) con timbro e firma del fornitore, accompagnate da una nota sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa in cui siano indicati i riferimenti bancari per l’accredito del contributo (banca, agenzia, c/c, Abi, Cab e Cin).
Le fatture originali verranno controllate e vidimate dall’Ufficio competente con l’apposizione del timbro recante l’ammontare del contributo concesso e saranno successivamente restituite all’azienda.
Al momento della liquidazione del contributo l’impresa richiedente dovrà risultare ancora in possesso dei requisiti, di cui all’art. 2 del presente Regolamento, posseduti alla data di presentazione della domanda. In particolare, le imprese ammesse al contributo solo con la richiesta di iscrizione presso una delle DOP del territorio di Roma e provincia, pena l’esclusione dal beneficio, dovranno dimostrare l’avvenuta iscrizione.
Tuttavia, la Camera potrà verificare d’ufficio i requisiti dichiarati dalle imprese.
ART. 9 CONTROLLI E REVOCHE
La Camera di Commercio di Roma potrà effettuare controlli, anche a campione, presso le sedi delle imprese finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, la permanenza dei beni oggetto del contributo per il periodo previsto dall’art. 3 e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.
Sulla base dei controlli effettuati, la Camera procederà alla revoca del provvedimento di concessione del contributo, in caso di decadenza e/o non sussistenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.
In caso di revoca del provvedimento di concessione del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.
ART. 10 AVVERTENZE
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dalla Camera di Commercio di Roma sono effettuati in base a precise normative di Legge, in accordo con i relativi regolamenti.
Le finalità e le modalità dei trattamenti rispettano quanto indicato dalla normativa sopra richiamata e vengono effettuati ne l rispetto delle norme di sicurezza di cui al Documento programmatico sulla Sicurezza emanato con Decreto Presidenziale n. 8 del 24/6/2004 e degli scopi previsti dal regolamento di attuazione dell’iniziativa approvato con deliberazione della Giunta camerale nella seduta del 26/3/2007.
Titolare dei Trattamenti è la Camera di Commercio di Roma con sede in Via de’ Burrò 147;
Responsabile dei trattamenti eseguiti nell’ufficio competente è il Dirigente
pro-tempore dell’Area Promozione Sviluppo.
L’interessato ha diritto ad ottenere, in merito ai dati personali che lo riguardano, informazioni ed eventualmente opporsi al Trattamento, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente.
Per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità dei trattamenti, nonché l’eventuale esercizio dei Diritti previsti dalla normativa vigente in materia di Protezione dei Dati personali, gli interessati possono inoltrare richiesta scritta al Responsabile.
NOTE:
Con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 il M.A.P. – attuale Ministero Sviluppo Economico – ha aggiornato i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese (PMI), in adeguamento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (in vigore dal 1° gennaio 2005). Si definisce quindi la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese, costituita da aziende con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In quest’ambito, sono piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e, invece, micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato/bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (requisiti cumulativi), fatti salvi i concetti di autonomia, associazione e collegamento come disposti dall’art. 3 del decreto stesso a cui si rimanda. Nel caso di società la redditività si intende provata se è stato raggiunto il pareggio di bilancio negli ultimi tre anni; nel caso di imprese che non costituiscono società l’obbligo riguardante la redditività è verificato in base al reddito catastale, agli estimi e alla produzione lorda. A norma dell’art.155 del Codice di Procedura Civile “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali …omissis…”.
[...] Offerta.biz Technorati Tags: Agevolazioni, agricoltura, Contributi, contributi a fondo perduto, Finanziamenti, [...]